IL TRIBUNALE
   Nella causa in grado  d'appello  promossa  dall'I.N.P.S.,  Treviso,
 contro  Francescato  Maria  piu'  cinque,  ha pronunciato la seguente
 ordinanza;
   Con ricorso depositato  il  21  marzo  1995,  l'I.N.P.S.  proponeva
 appello  avverso  la  sentenza  n. 89/1995 del pretore di Treviso che
 aveva riconosciuto ai ricorrenti, eredi di  Dalla  Costa  Angela,  il
 diritto  alla  c.d.    "cristallizzazione"  dell'importo integrato al
 minimo sino al riassorbimento.  Eccepiva l'intervenuta decadenza  dal
 diritto  fatto  valere  a  norma  dell'art.  47, d.P.R. n. 639/1970 e
 contestava la cumulabilita' di interessi  e  rivalutazione,  a  norma
 dell'art. 16, legge n. 412/1991.
   Si  costituivano  i  resistenti,  proponendo appello incidentale in
 ordine alla pronuncia di compensazione delle spese processuali.
   All'udienza  del  14  dicembre   1999,   l'I.N.P.S.   chiedeva   la
 dichiarazione  di  estinzione  del  giudizio  con compensazione delle
 spese, alla luce dell'art. 36, comma 5 della legge n. 448/1998.
   Ritiene il tribunale che l'art.  1,  commi  181  e  182,  legge  n.
 662/1996  e  l'art. 36, comma 5, legge n. 448/1998 presentino profili
 d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3,  24  e  38  della
 Costituzione.
   La  stessa  giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn.
 103/1995 e 123/1987) ha sancito la legittimita' di  norme  che  hanno
 disposto  l'estinzione  dei giudizi pendenti, quando "tale previsione
 e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo  della  nuova
 legge  rispetto  alle  pretese  fatte  valere  dinanzi  ai  giudici a
 quibus".
   La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di  un  diritto
 gia'  sorto  in  capo  ai pensionati per effetto delle sentenze della
 Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si limita a regolarne
 le modalita' di adempimento in senso deteriore  rispetto  alle  norme
 generali.
   Lungi  dal  produrre  un  arricchimento  della situazione giuridica
 soggettiva  del  creditore,  dunque,  incide   su   tale   situazione
 determinando   una   dilazione  dei  tempi  di  adempimento  (con  la
 previsione del pagamento degli arretrati in sei  annualita':  art.  1
 comma  181,  legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis legge
 n. 140/1997), la compressione della misura del  soddisfacimento  (con
 riferimento  alla  misura degli interessi, liquidati forfettariamente
 nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art.  1,  comma  182,
 legge  n.  662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36, comma 1,
 legge   n.   448/1998),   l'esclusione   della   conseguenza   legale
 dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su
 situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore
 della  normativa  in esame (compensazione delle spese: art. 36, comma
 5, legge n. 448/1998).
   Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione:
     art.  3,  in  quanto  si  introduce  un  trattamento  diverso   e
 peggiorativo,   che   non  trova  giustificazione  in  diversita'  di
 situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con  diritto  alla
 c.d. cristallizzazione;
     art.  24,  poiche'  e' vanificato il diritto di agire in giudizio
 per la tutela integrale del diritto  sostanziale  e  di  ottenere  la
 conseguente  rifusione  delle  spese  sostenute (cio' che costituisce
 estrinsecazione  della  previsione  costituzionale  del  diritto   di
 difesa),  con  l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di
 estinzione,  di  vedersi  opporre  poi  -  in  via  amministrativa  -
 dall'I.N.P.S.  argomentazioni  ed  eccezioni (ad es.: superamento del
 limite reddituale) gia' dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non
 incise dalle disposizioni della nuova normativa;
     art.  38,  in  quanto   sono   compressi   diritti,   di   natura
 previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.
   Le  norme  indicate  regolano  la  fattispecie dedotta nel presente
 giudizio, sicche' la  questione  di  legittimita'  appare  rilevante,
 oltreche' non manifestamente infondata.